La Corte di Cassazione con sentenza n. 29810 del 12 dicembre 2017 ha definitivamente chiarito che la fideiussione basata sul modello standard predisposto dall’ABI è nulla per comportamento anticoncorrenziale e distorsione della concorrenza.
Sul punto era già intervenuta la Banca d’Italia, osservando che lo schema predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana) è contrario al divieto di intese anticoncorrenziali previsto dalla Legge c.d. Antitrust (L. n 287/1990), in quanto il modello in questione contiene clausole comportanti pesanti rinunce a carico del debitore con evidente sproporzione a vantaggio dell’Istituto di Credito.
Il modulo predisposto dall’ABI viola dunque i diritti del consumatore a poter effettuare una scelta consapevole, ossia valutare in concreto cosa sia più conveniente per la propria situazione, con conseguente alterazione del libero gioco della concorrenza. Di conseguenza i fideiussori che hanno sottoscritto un contratto con clausole identiche allo schema contrattuale tipo predisposto dall’ABI non sono tenuti a rispondere dei debiti del debitore garantito con il loro patrimonio e potranno, pertanto, opporsi alle richieste di pagamento derivanti dalla banca (si pensi al decreto ingiuntivo), oltre che agire per liberarsi dalla fideiussione facendone dichiarare la nullità in sede giudiziale ed ottenere il risarcimento del danno.
Lo Studio Legale Villari offre assistenza e consulenza giudiziale e stragiudiziale in tale ambito, al fine di garantire la tutela dei consumatori ed il rispetto del libero gioco della concorrenza.